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L. 14 agosto 1991, n. 281 (1).
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo (1/a) .
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.
(1/a) Per il finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge, vedi la L. 2 dicembre 1998, n.
434, riportata al n. A/CCLXIII.
1. Principi generali.
2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.
3. Competenze delle regioni.
4. Competenze dei comuni.
5. Sanzioni.
6. Imposte.
7. Abrogazione di norme.
8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.
9. Copertura finanziaria.
1. Principi generali.
1. Lo Stato promuove e disciplina la
tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
2. Trattamento dei cani e
di altri animali di affezione.
1. Il controllo della popolazione dei
cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori
possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati
delle società cinofile, delle società protettrici
degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani
ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta
giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (2), e successive modificazioni,
possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad
opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa
con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie
di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della
salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere
in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono
il servizio di pronto soccorso.
(2) Riportato al n. A/II.
3.
Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le
unità sanitarie locali, nonché le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario
o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi
mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina
altresì i criteri e le modalità per il riparto tra
i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un
programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico
al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita
animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali
addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per
le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o associati, e
le comunità montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto
dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali,
alle disposizioni di cui all'articolo 2.
5.
Sanzioni.
1. Chiunque abbandona cani, gatti o
qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di
cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni
a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo
comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel
minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della
presente legge previsto dall'articolo 8 (2/a).
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992,
n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo
articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto
dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Imposte.
[1. Tutti i possessori di cani sono
tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non
dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla
custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la
cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino
già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni
protezionistiche senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni] (3).
(3) Abrogato, con effetto dall'anno 1992, dall'art. 10, D.L. 18
gennaio 1993, n. 8, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
7.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 130,
131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (4), e
successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o
in contrasto con la presente legge.
(4) Riportato alla voce Finanza locale.
8. Istituzione del fondo
per l'attuazione della legge.
1. A partire dall'esercizio finanziario
1991 è istituito presso il Ministero della sanità
un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione
è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire
2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1.
I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del
Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5).
(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
9. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente
legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per
il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione
del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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